“Se la figlia non lavora, nonostante abbia 41 anni, il padre separato deve versare l’assegno di mantenimento. Lo ha deciso la Corte di Cassazione ribaltando una sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva dato ragione, nel 2006 ad un ex marito che non voleva più sostenere economicamente la figlia che all’epoca aveva 35 anni”.
Non è la prima sentenza che si pronuncia in questo senso. E anche su questo blog l’argomento è stato trattato in altre occasioni. Ma ogni volta mi sorprendo!
“L’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio – scrive il Corriere del Veneto citando la sentenza della Cassazione – non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, oppure sia stato posto nella condizione di poter essere economicamente autosufficiente”.
E se questa figlia fosse svogliata e non volesse per sua scelta lavorare, nonostante tutti gli sforzi dei genitori?
Bisogna mantenerla comunque vita natural durante?
Perla Cortedi Cassazione… evidentemente sì!