I diritti dei padri separati

La settimana scorsa vi avevo annunciato la videochat sul tema “Il divorzio breve” con Alessandro Banfi, alla quale ha partecipato anche Tiberio Timperi, il noto giornalista-conduttore televisivo che da anni si batte per far riconoscere quelli che sono i “diritti dei padri separati”.

“Ci sono padri, dice Timperi, che, seppure separati, vogliono disperatamente fare i padri, ma nella quotidianità si scontrano con tutta una serie di pregiudizi duri a morire.
Cosa c’è di più naturale del voler dare il bacio della buona notte al proprio bambino?
Un padre separato, che ha tra l’altro un ex coniuge che rema contro, questo semplice gesto non lo può fare”.

Ma quello dei diritti dei padri separati, in realtà, per il giornalista, è un falso problema. Il vero punto è un altro: “C’è una legge che spesso non viene applicata come si dovrebbe, ma interpretata. E questa interpretazione, nella maggior parte dei casi, penalizza la figura paterna”.

Nel caso di separazione e divorzi, indipendentemente dalle colpe, la legge italiana tende a favorire, o meglio, a tutelare di più la madre.  

Ma bisogna chiarire un punto: “Quando c’è un figlio la vera separazione non esiste. Quando si ha un figlio il divorzio è solo formale. Si rimane uniti per sempre perchè c’è sempre un terreno di incontro o di scontro che è rappresentata dalla creatura che è nata dalla coppia.”

Per Timperi al giorno d’oggi servirebbe maggiore consapevolezza nel matrimonio. Bisognerebbe sposarsi se si ha un progetto di vita comune, condivisione di valori, comunanza ideali, non solo per passione.
Il matrimonio è come un caminetto: va sempre alimentato!

“Stare insieme è faticoso. Comporta un duro lavoro.  Invece adesso viviamo in un’era in cui tutto deve essere facile. Il dolore viene anestetizzato, la morte non esiste e appartiene solo ai videogames.
Bisognerebbe fare un passo indietro e ripartire dai valori. Dall’educazione effettiva. Allora, forse , ci sarebbero meno divorzi. E meno figli di separati che soffrono.
 
Che ne pensate? Ci sono dei papà o mamme che hanno qualcosa da raccontarci?

353 risposte a “I diritti dei padri separati

  1. @Salvatore: Non condivido per niente le espressioni utilizzate nel suo commento, sintomatiche probabilmente di un forte rancore o astio. Trovo coerente però la frase in cui dice “ i figli si fanno in due”. Per questo, ribadisco il concetto che i figli vanno mantenuti e supportati (es. mantenimento diretto come spiegato anche dal Sig. Tiberio Timpei) in egual misura da entrambi i genitori senza discriminanti distinzioni di genere e al di fuori delle “beghe” fra adulti o divorziati. L’attuale legge parla chiaramente di PARITETICO APPORTO ma “pare” che alcuni (g)iudici “sorvolino” spesso o sistematicamente questo passaggio fondante della legge in vigore. Innescando di fatto “pericolose” situazioni di squilibrato apporto/presenza effettiva fra le due figure di riferimento, indispensabili a un equilibrato sviluppo dei figli specie se in età adolescenziale.

  2. Care mamme stupide sai che i figli si fanno in due?? chi dice che i figli come qualche cretina Pecoraro di questi commenti è solo una deficiente. . io sn separato che provi la mia ex a portare mia figlia contro il suo volere a vivere cn un altra persona che ci provi ahahahahah che ridere che ci provi legge o nn legge .. Cm il mantenimento lo volete cretine questo è diritto??care mamme vi ricordo cm è vostro diritto il vostro bimbo è mio di diritTo e nessuno ne Ka legge e ne dio me la cambia… poi provate a domandarsi da qualche avvocato se avete il massimo dei diritti e care mie quanto ne sapete. . ahahah … I figli sn di tutti e due e spero che la legge tuteli più i padri xcHe e x questo che succedono le tragedie…

  3. Vorrei sapere come si poò agire nei confronti di un padre che non sta coi propri figli da 4 mesi….nenache un giorno trascorso con loro.
    Si può intervenire? I figli sono adolescenti ma, nonostante ciò, credo abbiano bisogno della sua figura.

    Grazie.

  4. @ransie: Concordo con lei. Riporto uno stralcio significativo dell’art. 250 c.c. da lei menzionato e applicabile al caso descritto da jimmy:
    [III]. Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i sedici anni non può avvenire senza il
    consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.
    MA!!!
    [IV]. Il consenso non può essere rifiutato ove il riconoscimento risponda all’interesse
    del figlio. Se vi è opposizione, su ricorso del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, sentito il minore in contraddittorio con il genitore che si oppone e con l’intervento del pubblico ministero [ 70 n. 3 c.p.c. ], decide il tribunale con sentenza che, in caso di accoglimento della domanda, tiene luogo del consenso mancante [ 2908; 38 att.].

    In buona sostanza il paragrafo [ IV ] “consente”, su richiesta dell’interessato al tribunale, il riconoscimento da parte del padre biologico, come nel caso di @jimmy. In quanto rientrante, per orientamento giuridico, nel primario interesse del minore. Sono rarissimi i casi in cui un Giudice non abbia accolto un’istanza di paternità su un figlio biologico cosi piccolo. Se poi ci aggiungi un procedimento penale con condanna a 2 anni per la Madre.
    Cordialità.

  5. Claudio ciò che ti riporto non è farina del mio sacco ma sapevo di essere nel giusto in merito al diritto della madre, non sposata, a riconoscere il figlio per prima dandogli il suo cognome (il padre, senza il suo consenso non può dargli il suo cognome): dice che la nuova formulazione legislativa attribuisce alla madre il potere di impedire il riconoscimento, ove questo non corrisponda all’interesse del figlio. Sembra ingiusto impedire al genitore legittimo di poter riconoscere il proprio figlio, e ancora più ingiusto sembra rimettere la scelta nelle mani della madre, la quale, se da un lato impedendo il riconoscimento preclude la responsabilità genitoriale del padre, dall’altro viene a perdere il diritto al mantenimento. Tuttavia la norma che riguarda tale ipotesi, contenuta nell’art. 250 c.c., è posta a tutela proprio dell’interesse del minore sotto due profili: da un lato statuendo come il riconoscimento del figlio che abbia compiuto i 14 anni non produce effetto senza il suo consenso, (in origine erano 16 anni prima della legge n.219/12), dall’altro, ed è questo il punto che ci interessa, statuendo che “Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i 14 anni non può avvenire senza il consenso dell’altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento”.
    La stessa norma tuttavia precisa che il consenso non possa essere rifiutato dalla madre, se questo risponde all’interesse del figlio.
    Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell’altro genitore sia rifiutato, può ricorrere al giudice competente che fissa un termine per la notifica del ricorso all’altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro 30 giorni alla notifica, il giudice decide con una sentenza che ”tiene luogo del consenso mancante.”

    E qui torno io personalmente a parlare: certo in questo caso è la madre che potrebbe non essere idonea a una educazione corretta del figlio essendo stata arrestata per chissà quale motivo e allora il padre potrebbe appellarsi alla legge per riconoscerlo lui e chiederne anche un affido quantomeno condiviso.

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