E, in questo caso, mai frase fu più azzeccata: un padre si è rifiutato di continuare a versare l’assegno di mantenimento alla figlia ormai 37enne.
Lei disoccupata volontaria: le offerte di lavoro ricevute non esaudivano mai le sue aspirazioni professionali.
Il troppo stroppia? Pare proprio di sì. E anche la Corte di Cassazione ha dato ragione all’uomo.
Gli ermellini, infatti, hanno sentenziato che l’assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne può esser revocato se il giovane rifiuta il lavoro. Con l’ordinanza 7970 del 2 aprile scorso – resa nota da Italia Oggi – i giudici hanno respinto il ricorso di una donna divorziata di Palermo che si opponeva alla revoca dell’assegno di mantenimento in favore della figlia 37enne. Il padre si era rifiutato di continuare a erogare gli alimenti per la figlia che rifiutava offerte di lavoro in quanto, a suo dire, non coincidevano con le sue aspirazioni.
La Cassazione ha sottolineato che “ai fini dell’esonero dell’assegno per il figlio maggiorenne, è necessario che il mancato svolgimento di attività lavorativa dipenda da inerzia o rifiuto ingiustificato”.